Richiedere l'accesso agli Atti - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Servizio attivo

La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Descrizione

La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

L’accesso civico

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico”

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale o all’URP e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto.

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano. 

I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi. 

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

  1. Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  2. Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
  3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
  4. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
  5. Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  6. Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Fonti ulteriori

Per maggiori informazioni, si rimanda alla la circolare n.1/2019 sulla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, e al Portale denominato FOIA - Centro nazionale di competenza, che dà accesso a corsi on line, norme, direttive, circolari e ad una notevole rassegna di giurisprudenza.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo mail: 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via Baradello, 4, 22070 CO Appiano Gentile
     

PAGAMENTO:
E' possibile effettuare il pagamento tramite la seguente istanza a seguito di definizione e comunicazione dei costi da parte dell'Ufficio di competenza.

Nel caso di richiesta presso gli Uffici comunali il pagamento può essere effettuato in sede.
 

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per procedura via email o Uffici Comunali: documento di identità del richiedente
  • Per copie conformi all'originale scansione delle marche da bollo

Cosa si ottiene

Presa visione ed, eventualmente, ottenimento copia dei documenti amministrativi

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Costi

La richiesta
Esclusivamente in caso di richiesta di copie conformi all'originale la stessa dovrà essere formulata compresa di:

  • 1 marca da bollo da euro 16,00

Il rilascio

  • N. marche da bollo che verranno quantificate e comunicate dall'Ufficio di competenza
  • costi di riproduzione e diritti di segreteria come piano tariffario

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli Atti - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

Casi particolari

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Urbanistica - Edilizia privata

Via Baradello, 4, 22070 Appiano Gentile CO, Italia

Telefono int.4: 031972811
Fax: 031972888
Email: ediliziaprivata@comune.appianogentile.co.it

Pagina aggiornata il 25/06/2024