Il decreto n. 2371 del 23 febbraio 2021 ha disposto, a decorrere dal 1° marzo 2021, la sospensione della misura prevista dalla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28 “Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione” in quanto, al momento, non sussistono i presupposti che ne giustificano l’attuazione sia nei comuni di fascia A (da 0 a 10 Km) sia nei comuni di fascia B (da 10,001 a 20 Km).
La sospensione della misura sarà valida fino ad ulteriori determinazioni a seguito di future rilevazioni e cioè fino a quando la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, dal 1° marzo 2021:
- i cittadini che beneficiano dello sconto carburante non potranno effettuare rifornimento a prezzo scontato
- i gestori degli impianti di distribuzione carburante abilitati allo sconto non potranno erogare benzina e gasolio a prezzo agevolato
- gli operatori dei Comuni interessati dalla misura proseguiranno nell’attività ordinaria e collaboreranno nella diffusione dell’informazione.