Sanzioni

Gentile Utente, con il verbale che le è stato notificato si è aperto un procedimento che si concluderà: con il pagamento di quanto dovuto, con la decisione sull'eventuale ricorso da lei presentato oppure con la riscossione forzata,.

Descrizione

Gentile Utente,
con il verbale che le è stato notificato si è aperto un procedimento che si concluderà: con il pagamento di quanto dovuto, con la decisione sull'eventuale ricorso da lei presentato oppure con la riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento se non è stato presentato ricorso. E' da tener presente che il verbale le è stato notificato perchè, anche se non ha partecipato materialmente alla violazione, è tenuto, come persona obbligato in solido, al pagamento di quanto dovuto, qualora non l'abbia già fatto il trasgressore (se identificato); pertanto, prima di effettuare il pagamento della sanzione ammnistrativa, la preghiamo di accertarsi che non abbia già provveduto al pagamento la persona indicata come trasgressore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l'importo dovuto, ai sensi dell'art. 203 del vigente codice della strada, è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell'importo originale). ATTENZIONE: se il pagamento viene effettuato entro 5 gg. dalla contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedimento. Tale riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.
Si rammenta, infine, che le "multe" lasciate sul parabrezza dell'autovettura oggetto della violazione (cosidetti preavvisi) sono assimilabili ad avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del citato 30%. 
 
 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 202 del Codice della Strada
Se nel verbale, alla voce PAGAMENTO è indicata la somma da pagare - quale sanzione in misura ridotta - la predetta potrà essere pagata entro 60 giorni:

  • effettuando il versamento sul conto corrente postale nr. 64894074, intestato a Comune di Appiano Gentile - Oltrona di San Mamette - Polizia Locale, mediante il bollettino allegato. Qualora utilizza altro bollettino, nella causale dovrà sempre riportare il numero del verbale - vedere in alto -;
  • effettuando il versamento presso gli uffici della Polizia locale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
  • effettuando il versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, Tesoreria Comunale, sita in P.zza Libertà, 9.

E' opportuno ricordare che oltre la somma indicata nel verbale deve essere pagata la somma di € 3,40 per ulteriori spese di notifica. Tale somma deve essere pagata solo nel caso di notifica di compiuta giacenza, ossia quando il verbale viene ritirato presso l'ufficio postale.
Qualora siano trascorsi 60 giorni e prima della notifica della cartella esattoriale è possibile effettuare il pagamento della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
Se il verbale, alla voce PAGAMENTO, riporta la dicitura "NON AMMESSO", non è possibile effettuare il pagamento, ma si dovrà attendere la notifica di Ordinanza Ingiunzione emessa dal Prefetto di Como nel quale troverà indicata la somma e come estinguerla.
 
RICORSI
art. 203 e 204 bis del Codice della Strada
La sottoscrizione del verbale non impedisce la presentazione di un ricorso. Nel caso siano state contestate più violazioni può ricorrere anche contro una sola. Si ricordi tuttavia di effettuare il pagamento delle altre violazioni, nei termini stabiliti, se consentito.
Per esercitare il diritto di difesa non deve procedere al pagamento (in tal caso il ricorso è irricevibile). Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale al GIUDICE di Pace di Como, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) entro 60 giorni al PREFETTO di Como, con le seguenti modalità:

  • Ricorso al Prefetto: il ricorso, scritto su carta semplice e indirizzato al Prefetto di Como, Via Volta nr° 50 - cap 22075 -, può essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato per il tramite della Polizia Locale di Appiano Gentile, in qualità di organo accertatore della violazione. Nel ricorso, può chiedere di essere sentito personalmente e può allegare documenti che può ritenere utili ai fini della valutazione del ricorso stesso.
  • Ricorso al Giudice di Pace: il ricorso, scritto su carta semplice e indirizzata al Giudice di Pace, Viale Innocenzo XI nr° 75 - cap 22075 -, può essere presentato anche senza l'assistenza di un legale, consegnandone 3 copie a mano alla cancelleria civile del Giudice di Pace o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni altra informazione su questo giudizio potrà essere richiesta alla suddetta cancelleria.

Nel caso il ricorso venga inoltrato tramite raccomandata, farà fede la data del timbro postale di partenza.
Qualora nei citati termini prescritti non sia avvenuto il pagamento o non sia stato presentato ricorso, il verbale, in deroga all'art. 17 della Legge 24 Novembre 1981 nr° 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e la riscossione delle somme di procedimento.
 
 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
art. 180 c. 8° del vigente codice della strada
Qualora Le sia stato richiesto di esibire un documento, deve, entro il termine stabilito nel verbale ed unitamente allo stesso, presentarsi a un qualsiasi ufficio o comando di polizia ove Le sarà rilasciata una attestazione di avvenuta esibizione. La mancata presentazione del documento entro il termine, comporta la sanzione amministrativa edittale da € 389,00 a 1.596,00 prevista dall'art. 180 comma 8°.
 
SOTTRAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE
art. 126-bis del vigente codice della strada
Quando la violazione commessa prevede la sottrazione di punti dalla patente di guida, questi sono indicati nel verbale nel campo VIOLAZIONE. Se il trasgressore è stato identificato (sono riportate le sue generalità nel campo TRASGRESSORE), i punti saranno sottratti a questa persona, dopo la conclusione del procedimento amministrativo. In questo caso, non deve fare nessuna comunicazione.
Se, invece, non è stata identificata la persona che guida al momento dell'accertamento, nel verbale notificato troverà il MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE che dovrà essere redatto e sottoscritto dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione dopo di ché restituito o consegnato presso gli uffici del  Comando Polizia Locale di Appiano Gentile. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono riportate nel medesimo modulo predetto.
 
SE RITIENE CHE L'ACCERTAMENTO NOTIFICATO CONTIENE DEGLI ERRORI
Se ritiene che il verbale notificato contenga errori, Lei potrà definire le sue motivazioni inizialmente contattando l'ufficio di Polizia Locale al numero telefonico 031. 97 00 10 ovvero inviando dichiarazione scritta tramite:

  • fax 031 97 06 82
  • casella di Posta Certificata al seguente indirizzo: info@pec.comune.appianogentile.co.it 

 

Ufficio responsabile

Ufficio di Polizia Locale

Piazza della Libertà, 22070 Appiano Gentile CO, Italia

Telefono int.2: 031972811
Pronto Intervento: 349 7566 830
Email: polizialocale@comune.appianogentile.co.it
PEC: info@pec.comune.appianogentile.co.it

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Ulteriori informazioni

VIOLAZIONI DI ALTRE NORME DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA 
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE - art. 16 L. 24.11.1981 nr. 689  
Se è indicato "E'AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", la somma deve essere pagata entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale medesimo:

  • effettuando il versamento sul conto corrente postale nr. 64894074, intestato a Comune di Appiano Gentile - Oltrona di San Mamette - Polizia Locale, indicando nella causale il numero del verbale;
  • effettuando il versamento presso gli uffici della Polizia locale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
  • effettuando il versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, Tesoreria Comunale, sita in P.zza Libertà, 9.

 
SCRITTI DIFENSIVI - art. 18 L. 24.11.1981 nr. 689
Per esercitare il suo diritto di difesa ha 30 gg. di tempo, dalla data della contestazione o notifica del verbale, per far pervenire all'Autorità indicata nel verbale scritti difensivi o documenti utili.
 
MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO
Qualora, entro il termine di 60 gg. non abbia proceduto al pagamento della sanzione amministrativa, l'Autorità indicata nel verbale contestato o notificato, provvederà a notificare Ordinanza Ingiunzione con la quale le sarà indicata quanto e come pagare. 

Pagina aggiornata il 27/05/2024