Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

Art. 7 D.Lgs 25-07-1998 n.286

Descrizione

Modalità di Presentazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere compilata e presentata utilizzando il modulo pubblicato tra gli allegati a questa pagina all'ufficio Protocollo del Comune sito in Villa Rosnati (via Baradello n.4) oppure inviata via PEC all'indirizzo info@pec.comune.appianogentile.co.it dal titolare dell’alloggio dove il cittadino straniero è ospitato, cioè il proprietario della casa o chi ha un regolare contratto di affitto o di comodato.
 

Tempi e Procedura
La dichiarazione di ospitalità va presentata entro 48 ore da quando si inizia a ospitare un cittadino extracomunitario, corredata di passaporto (compreso l'eventuale visto di ingresso), unitamente al permesso di soggiorno se già in possesso.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio di Polizia Locale

Piazza della Libertà, 22070 Appiano Gentile CO, Italia

Telefono int.2: 031972811
Pronto Intervento: 349 7566 830
Email: polizialocale@comune.appianogentile.co.it
PEC: info@pec.comune.appianogentile.co.it

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Ulteriori informazioni

Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro  (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano, l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e' alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Pagina aggiornata il 27/05/2024