Ciclomotore

Data di pubblicazione:
25 Gennaio 2021

 AVVISO IMPORTANTE
La Legge 29 Luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 Febbraio 2012, i CICLOMOTORI ancora muniti di contrassegno di identificazione (il cosidetto targhino composto di 5 caratteri alfanumerici) e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe (composto da 6 caratteri alfanumerici) e del certificato di circolazione (simile alla carta di circolazione), previsti dall'art. 97 del codice della strada.
 


 


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9
Roma, 24 giugno 2011
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alle direttive già impartite con le circolari del 29.7.2010 e del 13.8.2010 e, da ultimo, del 29 dicembre 2010.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti precisazioni su alcune tematiche oggetto di numerosi quesiti.
1) Entrata in vigore della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 00081 dell'1.3.2011, sono state disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
La citata autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida, che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
Il titolo autorizzativo, rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione a seguito di istanza corredata della relativa documentazione amministrativa e dei versamenti prescritti, ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'esercitazione alla guida senza l'autorizzazione perché non conseguita è sanzionata dalle disposizioni dell'art. 122, comma 7 C.d.S., mentre la momentanea mancanza a bordo sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 180, comma 7 C.d.S.
L'art. 3 del citato decreto precisa le modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore, in particolare le esercitazioni su un ciclomotore a due ruote, sono consentite in luoghi poco frequentati. In caso di violazione si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00.
Qualora si tratti di ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, compresi i quadricicli leggeri, deve prendere posto con funzioni di istruttore una persona di età non superiore a 65 anni, titolare di patente almeno della categoria B da non meno di dieci anni. Tali ciclomotori devono recare l'apposito contrassegno con la lettera "P", maiuscola, di colore nero su fondo bianco le cui dimensioni sono riportate all'art. 334 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
In caso di esercitazione senza avere a fianco persona con funzioni di istruttore si applicano le disposizioni dell'art. 122, comma 8 C.d.S., mentre la mancanza del contrassegno recante la lettera "P" sarà sanzionata con le disposizioni dell'art. 122, commi 4 e 9 C.d.S.
L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Per le varie ipotesi sanzionatorie si rimanda all'allegato prospetto (All. n. 1).
2) Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria alle dipendenze di imprese italiane.
3) Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni.
4) Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76, del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale viene fissato il calendario per i proprietari di ciclomotori già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, è stato previsto che anche tali ciclomotori per poter circolare devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.
Il presente decreto è stato emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 14 della Legge 120/2010 precisando, tuttavia, che sarà applicabile dal 14 febbraio 2012.
I ciclomotori posti in circolazione successivamente alla data del 14 febbraio 2012 e non regolarizzati come previsto dall'art. 97, comma 1, C.d.S., saranno sanzionati con le disposizioni dell'art. 14, comma 2 e 3, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389,00 a euro 1.559,00. Trattandosi di norma extra Codice della Strada, segue le procedure della Legge 689/81 ovvero con il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (euro 519,67) a mezzo modello F23.
5) Pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'accertatore, ai sensi dell'articolo 207 e 202, comma 2-bis, del C.d.S.
6) Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Giuffrè
 
Allegato 1 alla circolare del 24.6.2011 n. 5633
PROSPETTO IPOTESI SANZIONATORIE

 

Art. 122, comma 8 C.d.S. Esercitazione alla guida di un ciclomotore a due ruote in un luogo frequentato da veicoli e/o pedoni Sanzione amministrativa pecuniaria euro 80,00
Art. 122, comma 7 C.d.S. Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un quadriciclo leggero) senza essere munito della prescritta autorizzazione, benchè al suo fianco vi fosse persona con funzione di istruttore Sanzione amministrativa pecuniaria euro 398,00
Art. 122, comma 8 C.d.S. Munito di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, conduceva il ciclomotore senza essere accompagnato da persona con funzioni di istruttore Sanzione amministrativa pecuniaria euro 398,00 e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi
Art. 122, comma 4 e 9 C.d.S. Esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre ruote o di un quadriciclo leggero sprovvisto del contrassegno recante la lettera "P" Sanzione amministrativa pecuniaria euro 80,00
Art. 180, comma 7 C.d.S. Si esercita alla guida del ciclomotore sprovvisto della prescritta autorizzazione e/o di un documento personale di riconoscimento Sanzione amministrativa pecuniaria euro 24,00 con invito ad esibire il documento mancante entro 30 giorni


 


Vedi anche: 
01/03/2011
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 01/03/2011 - n. 81 - Guida del ciclomotore
Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione
02/02/2011
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 02/02/2011 - Certificati e targhe per ciclomotori
Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori
29/07/2010
 Attualità Leggi
Legge - 29/07/2010 - n. 120 - Sicurezza stradale
Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Ultimo aggiornamento

Martedi 24 Gennaio 2023