Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

Art. 7 D.Lgs 25-07-1998 n.286

Data di pubblicazione:
24 Gennaio 2023

Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro  (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano, l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e' alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

Modalità di Presentazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere compilata e presentata utilizzando il modulo pubblicato tra gli allegati a questa pagina all'ufficio Protocollo del Comune sito in Villa Rosnati (via Baradello n.4) oppure inviata via PEC all'indirizzo info@pec.comune.appianogentile.co.it dal titolare dell’alloggio dove il cittadino straniero è ospitato, cioè il proprietario della casa o chi ha un regolare contratto di affitto o di comodato.
 

Tempi e Procedura
La dichiarazione di ospitalità va presentata entro 48 ore da quando si inizia a ospitare un cittadino extracomunitario, corredata di passaporto (compreso l'eventuale visto di ingresso), unitamente al permesso di soggiorno se già in possesso.

Polizia Locale

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 08 Marzo 2023